Dipende dal tipo di permesso. In generale servono: passaporto valido, codice fiscale, foto formato tessera, contratto di lavoro o motivazione della richiesta (studio, famiglia, protezione), e marca da bollo.
Hai fino a 60 giorni dalla scadenza per chiedere il rinnovo, purché tu sia ancora in possesso dei requisiti. Oltre quel termine rischi l’irregolarità e l’espulsione.
Generalmente dai 2 ai 6 mesi. I tempi dipendono dal tipo di permesso e dalla velocità degli uffici competenti. Durante l’attesa, il cedolino vale come permesso provvisorio.
Sì, se hai un’offerta di lavoro e rientri nei limiti previsti dal Decreto Flussi. La conversione va fatta mentre il permesso per studio è ancora valido.
Chi ha un permesso di soggiorno di almeno un anno e un reddito sufficiente. È possibile ricongiungersi con coniuge, figli minori, figli disabili e genitori non autosufficienti.
Il minimo è pari all’importo dell’assegno sociale annuale (circa 6.700 €), aumentato in base al numero dei familiari da ricongiungere.
Sì. La modalità di ingresso non influisce sul diritto di chiedere protezione internazionale, purché ci siano motivi validi di persecuzione o rischio.
Puoi presentare ricorso entro 30 giorni al Tribunale. Nel frattempo, potresti avere diritto a rimanere in Italia in attesa della sentenza.
Di norma dopo 10 anni di residenza legale continuativa. Il termine si riduce a 2 anni per chi è nato in Italia e a 3 per coniugi di cittadini italiani residenti all’estero.
Sì. Il ricorso va presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni (o in tempi più brevi per i trattenimenti). È fondamentale agire subito.
Quando una persona, per età, malattia o disabilità, non riesce a provvedere pienamente ai propri interessi patrimoniali o personali.
L’interessato stesso, un familiare, il coniuge, i servizi sociali o anche il Pubblico Ministero. Il ricorso va presentato al Giudice Tutelare.
Dai 30 ai 90 giorni, a seconda della documentazione, dell’urgenza e della disponibilità degli uffici giudiziari.
Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. Un avvocato assicura correttezza formale, tempi più rapidi e minor rischio di rigetti o richieste integrative.
L’ADS è più flessibile e meno invasiva. La tutela si applica a persone totalmente incapaci, la curatela a soggetti con capacità parzialmente limitata.
Solo quelli autorizzati nel decreto di nomina. Per altri atti (vendita, prelievi, donazioni) serve autorizzazione specifica del Giudice.
Sì, sempre. La vendita di beni immobili o atti straordinari devono essere autorizzati dal Giudice Tutelare.
Può farlo presentando una richiesta motivata al Giudice, che nominerà un sostituto. La rinuncia non è immediata.
Sì, anzi è spesso preferito dal Giudice se idoneo. Va indicato nel ricorso o in una dichiarazione successiva.
Sì. Se rilevano una situazione di bisogno, possono presentare direttamente il ricorso per la nomina al Tribunale.
